Con il Comunicato Ufficiale N° 227 del 08/01/2026, il Giudice Sportivo, Alessandro Cavanna, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Cesare Corsetti, nella seduta del 07.01.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO – HERMADA
Il Giudice sportivo Esaminato il referto di gara, nel quale l’Arbitro rileva che al 30′ del II tempo, a causa dei seguenti accadimenti, era costretto a sospendere definitivamente la gara:
– il calciatore n. 6 della società SS COSMA DAMIANO G., PIROLOZZI Nicola, veniva espulso per atto violento nei confronti di un avversario e, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni offensive all’Arbitro;
– il calciatore n. 11 della società Hermada, BUFFONI Jacopo, in reazione colpiva a sua volta il calciatore n. 6 della società avversaria e veniva, quindi, anch’egli espulso.
– A questo punto, i calciatori della società SS COSMA DAMIANO G.:
– n. 8, TARTAGLIA Virgilio, n. 10, BUONAVOGLIA Luigi, n. 5, GANDOLFI Piero e n. 26, PIROLOZZI Emanuele, venivano espulsi in quanto in dissenso rispetto alla espulsione del n. 6 della medesima società, dopo la sospensione della gara,
il massaggiatore della società SS COSMA DAMIANO G, sig. DONOFRIO Michele entrava indebitamente sul terreno di gioco, intimando minacciosamente all’Arbitro di non sospendere la stessa, nel contempo assumendo nei suoi confronti comportamento offensivo.
– Solo ai calciatori nn. 6 della società SS COSMA DAMIANO G., PIROLOZZI Nicola e n. 11 della società Hermada, BUFFONI Jacopo, l’Arbitro esibiva il cartoncino rosso, mentre, a propria tutela, non lo esibiva per gli altri calciatori e non riportava i provvedimenti sul rapportino di fine gara.
Al rientro negli spogliatoi, il Direttore di gara constatava la presenza nello spazio antistante di alcune persone non identificate e non autorizzate, per cui richiedeva l’assistenza della Forza Pubblica. All’uscita dall’impianto sportivo, scortato dai Carabinieri, vi erano alcuni sostenitori della società SS COSMA DAMIANO G., nei pressi della propria autovettura che gli rivolgevano espressioni offensive e minacce, per cui veniva accompagnato per un tratto di strada dall’auto delle predette Forze dell’Ordine.
Per quanto sopra riportato la responsabilità dell’anticipata conclusione della gara va attribuita alla società SS COSMA DAMIANO G. ed in virtù dell’art 10 comma 1 del CGS
DELIBERA
1. d’infliggere alla Società SS COSMA DAMIANO G . la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di Euro 200,00;
2. di squalificare i sotto elencati calciatori della società SS COSMA DAMIANO G:
– PIROLOZZI Nicola, per n. 6 giornate di gara effettive (art. 36, comma 1, lett. a CGS);
– TARTAGLIA Virgilio, BUONAVOGLIA Luigi, GANDOLFI Piero e, PIROLOZZI Emanuele, per n. 4 giornate di gara effettive (art. 36, comma 1, lett a CGS);
3. di squalificare il calciatore della società Hermada, BUFFONI Jacopo, per n. 2 giornate di gara effettive;
4. di squalificare il massaggiatore della società SS COSMA DAMIANO G. sig. DONOFRIO Michele fino al 06/03/2026 (art. 36, comma 1, lett. b CGS


