Il Giudice Sportivo, Alessandro Cavanna, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Cesare Corsetti nella seduta del 06.10.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PREANNUNCIO DI RICORSO REAL SAN BASILIO 1960 – STERPARO
Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D.STERPARO ai sensi dell’art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.
AMMENDA Euro 1.000,00 + DIFFIDA POMEZIA CALCIO 1957
Per indebita presenza sulla tribuna di un cospicuo numero di persone superiore a quello consentito, trattandosi di gara da disputare in totale assenza di pubblico (art. 25 c. 2 e 7 CGS) (R. A e CDC) (recidiva). I suddetti sostenitori, nel corso della gara, rivolgevano espressioni offensive alla terna arbitrale ed in un’occasione intonavano cori di propaganda ideologica vietata dalla legge (art. 28 c 1 e 4 CGS). Inoltre, nel corso della gara stessa, persone non autorizzate e non identificate, riconducibili alla società, sostavano nell’area degli spogliatoi, nonostante il Commissario di campo ne richiedesse l’allontanamento. (R. CDC)
Euro 400,00 SALARIA FOOTBALL CLUB
Perchè al 20′ del primo tempo, propri sostenitori rivolgevano espressioni denigratorie nei confronti di un calciatore della società avversaria. I medesimi, inoltre, all’inizio della gara accendevano due fumogeni e, nel corso della stessa, rivolgevano espressioni offensive nei confronti della terna arbitrale, anche con l’utilizzo di strumento acustico. (R. A e AA)
ALLENATORI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PIPPNBURG FRANCESCO (FERENTINO CALCIO ARL) Per proteste nei confronti di un assistente arbitrale. (R. A e AA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FRATMAN OTTAVIANO (POMEZIA CALCIO 1957)
GOH KADELE (STERPARO)
QUIRINO BENEDETTO (STERPARO)

