Il Giudice sportivo “accende” la prima categoria

Respinto il reclamo del Priverno, la Manzi Itri si riappropria ufficialmente dei tre punti presi sul campo e si colloca ad un solo punto dal S.S. Cosma e Damiano, capolista del campionato di prima categoria. Cosa che rende ancor più intrigante il finale di stagione di un torneo, che in testa come in coda, deve ancora esprimere i suoi verdetti.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PRIVERNO A. PALLUZZI – MANZI GIOVANNI ITRI F.C.


Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 358 del 04.05.2023


Esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società PRIVERNO A.PALLUZZI, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per un grave errore tecnico dell’arbitro avendo lo stesso non interrotto il gioco essendo stato colpito dal pallone durante un azione di gioco. Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino o in subordine la ripetizione della gara.


Il ricorso non può essere preso in esame in virtù all’art 65 lettera b del C.G.S. che recita “le questioni che possono essere giudicate dal giudice sportivo non prevedono fatti che investono decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti all’esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del regolamento di gioco”.


PQM
DELIBERA

  1. di respingere il ricorso proposto dalla società PRIVERNO A. PALLUZZI
  2. di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: PRIVERNO A.PALLUZZI – MANZI GIOVANNI ITRI 0-3
  3. di infliggere alla società PRIVERNO A. PALLUZZI l’ammenda di euro 300,00 perché propri sostenitorinel corso della gara e ripetutamente rivolgevano all’arbitro espressioni gravemente offensive e minacciose, tentando altresì di scavalcare la rete di recinzione. Per mancanza di acqua calda negli spogliatoi
  4. il contributo va addebitato

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